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STATUTO DELLA ” INTANGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

 

TITOLO 1- COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

E' costituita l'Associazione Sportiva denominata” INTANGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” in breve “INTANGO A.S.D.”

ART.2

L'Associazione Sportiva ha sede in Viale Europa, 41 – 04019 Terracina LT (ITALY).                                                            

ART. 3

L'Associazione Sportiva si propone di:

  • Promuovere, diffondere, praticare la disciplina del Tango;

  • Promuovere, diffondere, praticare ogni forma di sport quale attività ricreativa ed educativa;

  • Realizzare ogni attività utile a propagandare e a diffondere le discipline sportive mediante la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, gare, tornei, eventi, campionati e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico;

  • Attuare servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell'attività sportiva e per lo svolgimento del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spacci, mense, intrattenimenti musicali, videoteca;

  • Promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative sportive, culturali, turistiche e ricreative, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;

  • Istituire centri estivi con finalità ricreative e sportive;

  • Gestire servizi e impianti sportivi privati o comunali per lo svolgimento delle attività sportive fisiche e intellettuali;

  • Promuovere e favorire l'organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo sport senza limiti di età, sesso e religione;

  • Favorire contatti fra gli associati che hanno specifici interessi culturali e sportivi anche costituendo sezioni per le attività di maggiore partecipazione;

  • Aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che con espressa delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

ART.4

L'Associazione Sportiva non ha scopo di lucro e potrà svolgere solo marginalmente attività commerciali e comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 5

L'Associazione si impegna ad osservare nel proprio ambito lo Statuto, il regolamento organico ed ogni altra norma emanata dall’Ente e/o Federazione sportiva a cui intenderà affiliarsi.

ART. 6

L'Associazione svolge la sua attività secondo le direttive generali impartite dagli organi centrali e periferici dell’Ente e/o Federazione sportiva a cui intenderà affiliarsi e le direttive particolari stabilite dal Consiglio Direttivo della Federazione stessa.  

TITOLO 2 -ASSOCIATI

ART. 7

Possono far parte dell'Associazione Sportiva le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero.

Gli associati si distinguono in:

  • Soci Onorari;

  • Soci Esecutivi;

  • Soci Ordinari;

  • Soci Atleti.

Sono Soci Onorari quelle persone alle quali l'Associazione Sportiva deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Esecutivi coloro che risultano essere i fondatori dell'Associazione o che risultano essere successivamente eletti dall'Assemblea degli Associati componenti del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione.

Sono Soci Atleti coloro che svolgono una attività sportiva nell'ambito dell'Associazione; debbono aver superato l'accertamento alla idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie vigenti.

ART.8

Ogni associato, per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti sociali e si impegna a rispettare con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport, partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali, contribuire alle necessità economiche sociali, non adire altre autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito dell’Associazione Sportiva. A tutti gli associati è data facoltà di poter sostenere finanziariamente l’associazione. Tali erogazioni finanziarie assumono forma di finanziamenti infruttiferi d’interessi, ovvero di erogazioni liberali.

ART.9

La qualità di associato si acquisisce con il pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali, di utilizzare gli impianti e i servizi gestiti dall'Associazione. Non è ammessa l'iscrizione di associati con rapporto temporaneo.

ART.10

La qualifica di associato si perde con lo scadere del periodo coperto dalla quota associativa. L’associato può recedere dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un associato per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea dei soci.

L’associato che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell'Associazione, perde qualunque diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO 3- ORGANI SOCIALI

ART.11

Gli organi sociali sono:

  1. L'Assemblea dei soci;

  2. Il Presidente;

  3. Il Consiglio Direttivo.

ART.12

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo dell'Associazione. Hanno diritto di voto e di intervento tutti gli associati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati in prima convocazione, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati. L'Assemblea che deve esser convocata almeno una volta l'anno, delibera sul rendiconto consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo e su quanto ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea straordinaria si convoca su iniziativa del Consiglio Direttivo quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l'esame delle modifiche allo statuto oppure su richiesta scritta e motivata della metà più uno degli associati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è deliberata dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale o per gli associati non residenti mediante lettera raccomandata, e-mail o mezzo idoneo, almeno 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora del luogo di svolgimento e l'ordine dei lavori.

Tutti gli associati hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro associato.

Ciascun associato non può rappresentare più di due associati. Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi e debbono essere affisse nell'albo dell'associazione per almeno quindici giorni. Anche i rendiconti consuntivi e preventivi debbono essere affissi nell'albo dell'Associazione per almeno quindici giorni.

Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'associazione che verrà assistito da un segretario da lui designato.

ART.13

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con i terzi. Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza temporanea, o di impedimento, il Presidente può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissioni degli associati, delibera sull'attività di svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce le quote associative, approva i regolamenti sociali, controlla sulla legittimità dalla gestione amministrativa dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice. Nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio, il presidente resta in carica e deve provvedere alla convocazione di una assemblea straordinaria entro 60 giorni. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante affissione presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dalla data fissata per la riunione o mediante raccomandata, e-mail o mezzo idoneo, da inviarsi dieci giorni prima. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi quando la metà più uno dei suoi componenti lo richiede per iscritto. I compiti del segretario-tesoriere sono stabiliti con apposita delibera dal Consiglio Direttivo.

ART.15

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite. E' previsto per gli associati, se deliberato dal Consiglio direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute in base alla Legge 133/99.

TITOLO 4- PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

 

ART.16

Il patrimonio sociale è costituito:

  • Da beni mobili ed immobili;

  • Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dagli associati, da privati, da Enti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  • Dalle quote sociali;

  • Da eventuali entrate da operazioni “commerciali”;

  • Da ogni altra entrata che concorra all'attivo sociale;

Le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso ne possono essere trasferite e non sono rivalutabili.

ART.17

L'esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporrà i rendiconti consuntivi e preventivi, oltre ad un rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. 

L'Associazione si impegna a non distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO 5 -SANZIONI DISCIPLINARI

ART.18

A carico degli associati che vengono meno ai doveri verso l'Associazione sportiva e a una condotta conforme ai principi della lealtà e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: la deplorazione, la sospensione, la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci.

TITOLO 6 MODIFICHE STATUTO/SCIOGLIMENTO   

ART.19

Le modifiche al presente Statuto devono essere assunte dall'Assemblea straordinaria degli Associati con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in Assemblea.

ART.20

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati appositamente convocata. In caso di scioglimento l'Associazione si obbliga a devolvere ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 L. 23/12/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART.21

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento allo Statuto dell’Ente e/o Federazione a cui potrà affiliarsi e alle norme del codice civile in quanto applicabili.

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